Si pubblica la Sentenza n. 890/2014 depositata il 4 aprile 2014 del TAR Lombardia, Sez. II Milano, che si è favorevolmente espresso in accoglimento parziale del ricorso di Umbra Acque S.p.A. contro alcuni elementi lesivi del Metodo Tariffario Transitorio (cd. MTT) adottato dall'AEEGSI con Deliberazione 585/2012/R/IDR e s.m.i..
Il Giudice Amministrativo, dopo aver con altre Sentenze rigettato i ricorsi delle Associazioni dei Consumatori e dell'Associazione Acqua Bene Comune sul tema, ha tra l'altro sancito che il Servizio Idrico Integrato è, e resta, un servizio a rilevanza economica e che la copertura integrale dei costi (cd. full cost recovery) e la garanzia dell'equilibrio economico-finanziario costituiscono i principi normativi comunitari e nazionali del settore idrico da dover sempre rispettare e limite di ogni intervento regolatorio delle competenti Autorità.
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