L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera n. 86/2013/R/IDR del 28.02.2013 “Disciplina del Deposito Cauzionale per il Servizio Idrico Integrato”, così come modificata dalla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 e dalla deliberazione 655/2015/R/Idr del 23/12/2015 (artt. 15,16 e 39 – allegato A), ha previsto una disciplina unica a livello nazionale del deposito cauzionale stabilendo che tutti/e gli /le utenti finali, a garanzia dei propri obblighi di pagamento contrattualmente assunti a fronte del servizio ricevuto, sono tenuti/e al versamento di un deposito cauzionale al Gestore del Servizio Idrico Integrato; la delibera ha altresì definito la metodologia di calcolo del deposito cauzionale stesso.
Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
Per le nuove utenze, di cui non esiste un consumo storico, il deposito cauzionale viene calcolato in base al consumo medio annuo storico della categoria di utenza di appartenenza.
Al momento dell'attivazione dell'utenza, viene applicato il 50% dell'importo del deposito cauzionale calcolato; la differenza è rateizzata in due bollette ad iniziare dalla prima bolletta utile.
Il deposito viene periodicamente adeguato al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità del consumo medio annuo del/della cliente stesso, qualora questi consumi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%. La previsione si applica anche ai contratti per i quali il deposito cauzionale addebitato in precedenza risulta pari a 0,00 euro. Qualora si verifichino dette condizioni, verrà ricalcolato il deposito cauzionale e:
a) restituita l’eventuale differenza a favore del/della cliente nella prima bolletta utile;
b) addebitata l’eventuale differenza dovuta dal/dalla cliente rateizzandola in almeno due bollette.
Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dal/dalla cliente, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
Il Deposito non viene addebitato ai/alle clienti destinatari/destinatarie di Bonus Idrico, e ai/alle clienti che hanno attivato la domiciliazione dei pagamenti.
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