Legittimo il recupero tariffario nelle bollette da parte di Umbra Acque S.p.A. dei conguagli per le partite pregresse relative al periodo 2003-2011.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con Sentenza n. 243/2019 pubblicata in data 09/05/2019, ha rigettato il ricorso presentato dal Comitato Umbro Acqua Pubblica e da un utente per l’annullamento delle deliberazioni dell’Ente di Governo dell’Ambito (al tempo gli ATI n. 1 e n. 2 dell’Umbria, ora l’AURI) n. 6/2015, n. 9/2015 e n. 13/2015 (di convalida e conferma per quanto necessario della deliberazione n. 6 del 28/04/2015 dell’ATI n. 1 dell’Umbria).
Confermata in pieno dunque la legittimità delle predette delibere adottate dall’Ente di Governo dell’Ambito sulla base delle quali Umbra Acque S.p.A. ha addebitato in bolletta il recupero delle partite pregresse ante 2012, quantificato ed approvato dagli allora ATI n. 1 e n. 2 dell’Umbria, ai sensi della Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 643/2013/R/IDR.
Si trattava di recuperi tariffari relativi al periodo precedente al trasferimento all'Autorità nazionale (ARERA) delle funzioni di regolazione e controllo del settore.
In pratica, le tariffe previste dal Piano di Ambito, deliberate dagli ATI e applicate da Umbra Acque S.p.A. prima del 2012, prevedevano la generazione di disavanzi nei primi anni di gestione ed il loro recupero negli anni successivi.
Con la nuova regolazione, l’ARERA aveva previsto il superamento di queste situazioni di disavanzi pianificati. L'importo del recupero relativo al periodo antecedente al 2012 era stato quantificato e deliberato dagli ATI ed è stato applicato a tutti gli utenti che usufruivano del servizio nel 2012.
L'importo a carico di ciascuna utenza era stato calcolato moltiplicando l'importo unitario di 0,1704 Euro/mc, applicato indistintamente a tutte le tipologie contrattuali, per i consumi registrati dall'utenza nel 2012, come da precise disposizioni dell'Autorità. Al fine di agevolare gli utenti e in conformità alle disposizioni dell'ARERA, Umbra Acque S.p.A. aveva anche rateizzato gli importi dovuti.
Pertanto, a seconda della periodicità della fatturazione, il recupero è avvenuto in 2, 3, 6 o 12 rate. Per maggiore chiarezza, il numero delle rate era stato indicato nella bolletta insieme ai consumi per la base di calcolo.
Con la Sentenza n. 243/2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha respinto integralmente il ricorso presentato dal Comitato Umbro Acqua Pubblica in quanto infondato, con condanna alla refusione delle spese del giudizio, confermando così la legittimità delle suddette delibere e del conseguente corretto operato di Umbra Acque S.p.A.
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